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Libera installazione
Riferimenti normativi

La crescente e costante crescita di una coscienza globale di salvaguardia del nostro pianeta ha portato l'Europa a spingere sull'installazione di impianti di produzione di energia da fondi rinnovabili e a facilitarne l'iter autorizzativo. 

In questo contesto anche la legislazione itliana ha recepito le direttive europee, emanando Leggi di facilitazione e snellimento degli iter procedurali per l'instalalzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Di seguito si elencano le più recenti normative di settore

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DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, n. 17 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. (22G00026) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34 (in G.U. 28/04/2022, n. 98)

 

Art. n°9 – Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili

Ferme restando le disposizioni tributarie in materia  di  accisa sull'energia elettrica,  l'installazione,  con  qualunque  modalità, anche  nelle  zone  A  degli  strumenti  urbanistici  comunali,  come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori  pubblici  2 aprile 1968 n°1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato  A  al  regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n° 125/CU,  o  su  strutture  e  manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture,  manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle  opere  funzionali  alla  connessione  alla  rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative  pertinenze,  compresi   gli   eventuali   potenziamenti o adeguamenti della  rete  esterni  alle  aree  dei  medesimi  edifici, strutture e manufatti, sono considerate  interventi  di  manutenzione ordinaria  e  non  sono  subordinate  all'acquisizione  di  permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque  denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice  dei  beni  culturali  e  del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n°  42,  ad eccezione degli  impianti  installati  in  aree  o  immobili  di  cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di  cui al decreto legislativo n°42 del 2004, individuati mediante  apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a  141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157  del  medesimo codice.  In  presenza  dei  vincoli  di  cui  al  primo  periodo,  la realizzazione degli interventi  ivi  indicati  è consentita  previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo  n°42  del 2004, entro  il  termine  di  quarantacinque  giorni  dalla  data  di ricezione dell'istanza,  decorso  il  quale  senza  che  siano  stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-bis della legge  7  agosto  1990,  n°241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine di cui al secondo periodo può  essere  sospeso  una  sola volta e per un massimo  di  trenta  giorni  qualora,  entro  quindici giorni  dalla  data  di  ricezione  dell'istanza,  la  Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al  progetto ((di installazione)). Le disposizioni del primo periodo si  applicano anche in presenza di vincoli ai sensi  dell'articolo  136,  comma  1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo  n°42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e  dai  punti  di vista  panoramici,  eccettuate  le  coperture  i  cui   manti   siano realizzati in materiali della tradizione locale.

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D.L. 9 agosto 2022 n°115 convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n° 142 (in G.U. 21/09/2022, n° 221)

 

Art. n°1 c. 4-bis

Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022 n°50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n°91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove detti impianti siano ubicati in aree situate nei centri storici o soggette a tutela ai sensi dell'articolo 136 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n°42, fermo restando  quanto stabilito dall'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n°28, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011 n°28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi”

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Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n°28 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067) - (in G.U. 28/03/2011 – Suppl. Ordinario n°81)

 

Art. n°7-bis c. 5

Ferme restando le disposizioni tributarie in materia  di  accisa sull'energia elettrica,  l'installazione,  con  qualunque  modalità, anche  nelle  zone  A  degli  strumenti  urbanistici  comunali,  come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori  pubblici  2 aprile 1968 n°1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato  A  al  regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n° 125/CU,  o  su  strutture  e  manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture,  manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle  opere  funzionali  alla  connessione  alla  rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative  pertinenze,  compresi   gli   eventuali   potenziamenti o adeguamenti della  rete  esterni  alle  aree  dei  medesimi  edifici, strutture e manufatti, sono considerate  interventi  di  manutenzione ordinaria  e  non  sono  subordinate  all'acquisizione  di  permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque  denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice  dei  beni  culturali  e  del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n°  42,  ad eccezione degli  impianti  installati  in  aree  o  immobili  di  cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di  cui al decreto legislativo n°42 del 2004, individuati mediante  apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a  141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157  del  medesimo codice.  In  presenza  dei  vincoli  di  cui  al  primo  periodo,  la realizzazione degli interventi  ivi  indicati  è consentita  previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo  n°42  del 2004, entro  il  termine  di  quarantacinque  giorni  dalla  data  di ricezione dell'istanza,  decorso  il  quale  senza  che  siano  stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-bis della legge  7  agosto  1990,  n°241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine di cui al secondo periodo può  essere  sospeso  una  sola volta e per un massimo  di  trenta  giorni  qualora,  entro  quindici giorni  dalla  data  di  ricezione  dell'istanza,  la  Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al  progetto ((di installazione)). Le disposizioni del primo periodo si  applicano anche in presenza di vincoli ai sensi  dell'articolo  136,  comma  1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo  n°42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e  dai  punti  di vista  panoramici,  eccettuate  le  coperture  i  cui   manti   siano realizzati in materiali della tradizione locale.

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RAPPORTO ANCE DEL 4 MAGGIO 2022

L’art. 9 del Decreto-legge 17/2022 come modificato dalla Legge 34/2022                                 

 Il Decreto-legge 17/2022, per rispondere alla sfida della transizione energetica e della decarbonizzazione, nonché all’attuale forte rincaro dell’energia elettrica e del gas, prevede all’articolo 9, comma 1 – che sostituisce l’art. 7-bis, comma 5 del D.lgs. 28/2011 - misure per semplificare e incentivare al massimo la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con specifico riferimento a quelli solari, sia termici sia fotovoltaici.

Con la legge di conversione 34/2022 sono state apportate alcune modifiche alla norma finalizzate a chiarirne l’applicazione anche alle zone A dei piani urbanistici comunali, ossia ai centri storici. Anche in queste parti di città l’installazione dei pannelli solari sugli edifici o su altre strutture è libera e non richiede atti di assenso preventivi.

Sono esclusi dalla liberalizzazione i centri storici soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” all’interno dei quali questi interventi sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

Tuttavia, la legge di conversione ha specificato che, anche per gli immobili ubicati nei centri storici vincolati, l’installazione è libera se avviene con “pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale”.

Ciò premesso, in base all’art. 9, comma 1 come modificato dalla legge di conversione (in vigore dal 29 aprile scorso), l’installazione degli impianti solari termici e fotovoltaici:

  • rientra fra gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del Dpr 380/2001 cd. “Testo Unico Edilizia” e quindi nell’attività edilizia libera;

  • può avvenire su edifici e su strutture e manufatti fuori terra (es. tettoie, pergole, autorimesse, ecc.) ovunque ubicati, comprese le zone A dei piani urbanistici comunali come individuate ai sensi del DM 1444/1968 (o le zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale o locale);

  • può avvenire con qualunque modalità (es. su coperture inclinate o piane) e non è previsto un limite quantitativo in termini di potenza massima o di superficie, ferme restando le eventuali disposizioni di settore che prevedono specifici limiti;

  • è liberalizzata insieme anche alle opere per la connessione degli impianti alla rete elettrica e agli eventuali interventi di potenziamento o adeguamento della rete esterni agli edifici, alle strutture o ai manufatti;

  • non è soggetta all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, (es. nulla osta ente parco, autorizzazione per vincolo idrogeologico, ecc.) compresi quelli previsti dal D.lgs. 42/2004, cd. Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Esclusioni

Sono esclusi dalla liberalizzazione e continuano ad essere subordinati al previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.lgs. 42/2004 e Dpr 31/2017) gli impianti da installarsi su immobili:

  • soggetti a vincolo paesaggistico mediante apposito decreto ai sensi dell’art.136, comma 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004 (ville, giardini, parchi, ecc.);

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